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Sul regolamento delegato della Commissione del 3 febbraio 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio
a nome del gruppo Verts/ALE · Rapporteur: Michael Bloss
B100181/2026
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione del 3 febbraio 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio
(C(2026)0553 – 2026/2598(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione del 3 febbraio 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio (C(2026)0553),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 6,
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"),
– visto il regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell'Unione per il 2040,
– visto il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici del 21 febbraio 2025, dal titolo "Scaling up carbon dioxide removals – Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU" (Aumentare l'assorbimento di anidride carbonica – Raccomandazioni per orientarsi tra opportunità e rischi nell'UE),
– visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,
A. considerando che la transizione verso la neutralità climatica richiede una riduzione rapida e prevedibile delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti in tutti i settori dell'economia e, allo stesso tempo, la protezione e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi naturali;
B. considerando che nei prossimi decenni gli assorbimenti naturali e industriali svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative;
C. considerando che il regolamento (UE) 2024/3012 istituisce un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, con l'obiettivo di incoraggiare la realizzazione di tali attività da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119; che il considerando 7 del regolamento (UE) 2024/3012 precisa che il quadro di certificazione dell'Unione vuole promuovere le attività che generano un impatto positivo inequivocabile sul clima;
D. considerando che, come evidenziato dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, tutti i metodi di assorbimento permanente presentano difficoltà per quanto riguarda l'applicazione su più larga scala, oltre che rischi ambientali, economici e legati all'utilizzo delle risorse;
E. considerando che la relazione del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dal titolo "Scaling up carbon dioxide removals – Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU" (Aumentare l'assorbimento di anidride carbonica – Raccomandazioni per orientarsi tra opportunità e rischi nell'UE) sottolinea che gli assorbimenti permanenti basati su tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, come la cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio del carbonio e la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (BioCCS), consentono lo stoccaggio permanente del carbonio in serbatoi geologici, ma presentano limiti per quanto riguarda le emissioni durante il ciclo di vita, l'elevato utilizzo di risorse, il livello moderato di maturità tecnologica, le esigenze infrastrutturali e l'accettazione da parte del pubblico; che, nel caso della BioCCS, sussistono anche notevoli rischi legati agli effetti dell'uso del suolo;
F. considerando che il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici evidenzia che il potenziale di stoccaggio del carbonio a lungo termine offerto dall'assorbimento del carbonio tramite biochar varia a seconda del contesto e permane incerto a causa della mancanza di studi su vasta scala e di lunga durata; che il considerando 9 del regolamento (UE) 2024/3012 indica che le attività di assorbimento tramite biochar, "[a] seconda delle condizioni specifiche in cui si svolgono, [...] possono comportare diversi tipi di benefici netti in termini di assorbimento del carbonio e una diversa durata dello stoccaggio del carbonio", ma che tutte le attività di assorbimento che utilizzano il biochar menzionate nel regolamento delegato della Commissione sono considerate permanenti;
G. considerando che gli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2024/3012 stabiliscono i criteri di qualità relativi alla quantificazione, all'addizionalità, allo stoccaggio, alla responsabilità e alla sostenibilità che qualsiasi attività dovrebbe soddisfare per essere ammissibile alla certificazione nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione;
H. considerando che l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/3012 definisce le norme per la quantificazione dei benefici netti in termini di assorbimento; che il paragrafo 1 di tale articolo prevede, in particolare, la contabilizzazione di tutte le emissioni di gas a effetto serra associate generate durante l'intero ciclo di vita dell'attività certificata, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo; che il paragrafo 7 di tale articolo stabilisce inoltre che gli assorbimenti permanenti del carbonio sono quantificati in modo pertinente, conservativo, accurato, completo, coerente, trasparente e comparabile, conformemente ai più recenti dati scientifici disponibili; che il considerando 18 del suddetto regolamento specifica che le metodologie di certificazione devono evitare di sottostimare la quantità di emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra generate da un'attività;
I. considerando che le metodologie di certificazione proposte nel regolamento delegato della Commissione non comprendono tutte le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra associate generate durante l'intero ciclo di vita dell'attività certificata;
J. considerando che l'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/3012 stabilisce che tutti i gestori o i gruppi di gestori dovrebbero essere soggetti a norme di monitoraggio e a norme sull'attenuazione di eventuali rischi di inversione individuati e dovrebbero essere tenuti ad affrontare qualsiasi inversione attraverso meccanismi di responsabilità appropriati che, nel caso degli assorbimenti permanenti, dovrebbero essere coerenti con le norme di cui agli articoli da 13 a 18 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; che tale disposizione è fondamentale per garantire l'integrità ambientale del quadro di certificazione dell'Unione e assicura che gli assorbimenti permanenti certificati nell'ambito di tale quadro costituiscano effettivamente assorbimenti stoccati in modo permanente;
K. considerando che le metodologie di certificazione per l'assorbimento del carbonio tramite biochar proposte nel regolamento delegato della Commissione prevedono soltanto un monitoraggio limitato fino al punto di applicazione del biochar nel suolo o di incorporazione in un prodotto, ma non garantiscono alcun monitoraggio di potenziali fuoriuscite o inversioni una volta che il biochar è stato applicato nel suolo o incorporato in un prodotto; che, secondo gli ultimi studi scientifici disponibili, la permanenza dell'assorbimento del carbonio tramite biochar in situ e nel tempo rimane dubbia, in particolare in assenza di studi su vasta scala e di lunga durata, come sottolineato dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;
L. considerando che, in assenza di un adeguato monitoraggio del rischio di fuoriuscita o di inversione una volta che il biochar è stato applicato nel suolo o incorporato in un prodotto, nessun gestore o gruppo di gestori può essere ritenuto responsabile della gestione di eventuali inversioni;
M. considerando che l'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3012 dispone che, affinché un'attività possa essere certificata nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione, essa non deve arrecare un danno significativo all'ambiente e deve essere soggetta a requisiti minimi di sostenibilità che tengano conto degli impatti sia all'interno che all'esterno dell'Unione; che il considerando 24 di detto regolamento specifica che le pratiche che nuocciono alla biodiversità, come le monocolture forestali, non sono ammissibili alla certificazione; che i requisiti minimi di sostenibilità proposti nel regolamento delegato della Commissione non escludono le materie prime da biomassa che nuocerebbero alla biodiversità, come le materie prime provenienti da monocolture forestali;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. ritiene che le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio proposte nel regolamento delegato della Commissione, in particolare quelle per le attività di assorbimento del carbonio tramite biochar, non rispettano alcuni dei principi di base stabiliti nel regolamento (UE) 2024/3012;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.